La Costituzione

         
                  LA COSTITUZIONE

            La Costituzione della Repubblica Italiana
             
            Lo Statuto Albertino

                  In evidenza gli articoli relativi alla figura del Presidente 
                  della Repubblica  

              

            PRINCIPI FONDAMENTALI
            Art. 1.
            L'Italia  una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
            La sovranit appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
            limiti della Costituzione.
            Art. 2.
            La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
            dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
            svolge la sua personalit, e richiede l'adempimento dei doveri 
            inderogabili di solidariet politica, economica e sociale.
            Art. 3.
            Tutti i cittadini hanno pari dignit sociale e sono eguali davanti 
            alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
            religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

             compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
            economico e sociale, che, limitando di fatto la libert e 
            l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
            persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
            all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
            Art. 4.
            La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
            promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
            Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
            possibilit e la propria scelta, un'attivit o una funzione che 
            concorra al progresso materiale o spirituale della societ.
            Art. 5.
            La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie 
            locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pi ampio 
            decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della 
            sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
            Art. 6.
            La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
            Art. 7.
            Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 
            indipendenti e sovrani.
            I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le 
            modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono 
            procedimento di revisione costituzionale.
            Art. 8.
            Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla 
            legge.
            Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di 
            organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con 
            l'ordinamento giuridico italiano.
            I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di 
            intese con le relative rappresentanze.
            Art. 9.
            La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
            scientifica e tecnica.
            Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
            Nazione.
            Art. 10.
            L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 
            internazionale generalmente riconosciute.
            La condizione giuridica dello straniero  regolata dalla legge in 
            conformit delle norme e dei trattati internazionali.
            Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo 
            esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione 
            italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo 
            le condizioni stabilite dalla legge.
            Non  ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
            Art. 11.
            L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert 
            degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
            internazionali; consente, in condizioni di parit con gli altri 
            Stati, alle limitazioni di sovranit necessarie ad un ordinamento 
            che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 
            favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
            Art. 12
            La bandiera della Repubblica  il tricolore italiano: verde, bianco 
            e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

            PARTE I
            DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
            TITOLO I
            RAPPORTI CIVILI
            Art. 13.
            La libert personale  inviolabile.
            Non  ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 
            perquisizione personale, n qualsiasi altra restrizione della 
            libert personale, se non per atto motivato dell'autorit 
            giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
            In casi eccezionali di necessit ed urgenza, indicati tassativamente 
            dalla legge, l'autorit di pubblica sicurezza pu adottare 
            provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 
            quarantotto ore all'autorit giudiziaria e, se questa non li 
            convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e 
            restano privi di ogni effetto.
             punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque 
            sottoposte a restrizioni di libert.
            La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
            Art. 14.
            Il domicilio  inviolabile.
            Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se 
            non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie 
            prescritte per la tutela della libert personale.
            Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit e di incolumit 
            pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi 
            speciali.
            Art. 15.
            La libert e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra 
            forma di comunicazione sono inviolabili.
            La loro limitazione pu avvenire soltanto per atto motivato 
            dell'autorit giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
            Art. 16.
            Ogni cittadino pu circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi 
            parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge 
            stabilisce in via generale per motivi di sanit o di sicurezza. 
            Nessuna restrizione pu essere determinata da ragioni politiche.
            Ogni cittadino  libero di uscire dal territorio della Repubblica e 
            di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
            Art. 17.
            I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
            Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non  richiesto 
            preavviso.
            Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle 
            autorit, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di 
            sicurezza o di incolumit pubblica.
            Art. 18.
            I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza 
            autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge 
            penale.
            Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche 
            indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere 
            militare.
            Art. 19.
            Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede 
            religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne 
            propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, 
            purch non si tratti di riti contrari al buon costume.
            Art. 20.
            Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una 
            associazione od istituzione non possono essere causa di speciali 
            limitazioni legislative, n di speciali gravami fiscali per la sua 
            costituzione, capacit giuridica e ogni forma di attivit.
            Art. 21.
            Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 
            con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
            La stampa non pu essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
            Si pu procedere a sequestro soltanto per atto motivato 
            dell'autorit giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge 
            sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione 
            delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei 
            responsabili.
            In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il 
            tempestivo intervento dell'autorit giudiziaria, il sequestro della 
            stampa periodica pu essere eseguito da ufficiali di polizia 
            giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro 
            ore, fare denunzia all'autorit giudiziaria. Se questa non lo 
            convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende 
            revocato e privo di ogni effetto. 
            La legge pu stabilire, con norme di carattere generale, che siano 
            resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
            Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le 
            altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce 
            provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
            Art. 22.
            Nessuno pu essere privato, per motivi politici, della capacit 
            giuridica, della cittadinanza, del nome.
            Art. 23.
            Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu essere imposta se 
            non in base alla legge.
            Art. 24.
            Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e 
            interessi legittimi.

            La difesa  diritto inviolabile in ogni stato e grado del 
            procedimento.
            Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per 
            agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
            La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli 
            errori giudiziari.
            Art. 25.
            Nessuno pu essere distolto dal giudice naturale precostituito per 
            legge.
            Nessuno pu essere punito se non in forza di una legge che sia 
            entrata in vigore prima del fatto commesso.
            Nessuno pu essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi 
            previsti dalla legge.
            Art. 26.
            L'estradizione del cittadino pu essere consentita soltanto ove sia 
            espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
            Non pu in alcun caso essere ammessa per reati politici.
            Art. 27.
            La responsabilit penale  personale.
            L'imputato non  considerato colpevole sino alla condanna 
definitiva.
            Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
            umanit e devono tendere alla rieducazione del condannato.
            Non  ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi 
            militari di guerra.
            Art. 28.
            I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono 
            direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e 
            amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In 
            tali casi la responsabilit civile si estende allo Stato e agli enti 
            pubblici.


            TITOLO II
            RAPPORTI ETICO-SOCIALI


            Art. 29.
            La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ 
            naturale fondata sul matrimonio.
            Il matrimonio  ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei 
            coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unit 
            familiare.
            Art. 30.
             dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i 
            figli, anche se nati fuori del matrimonio.
            Nei casi di incapacit dei genitori, la legge provvede a che siano 
            assolti i loro compiti.
            La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela 
            giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della 
            famiglia legittima.
            La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternit.
            Art. 31.
            La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la 
            formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con 
            particolare riguardo alle famiglie numerose.
            Protegge la maternit, l'infanzia e la giovent, favorendo gli 
            istituti necessari a tale scopo.
            Art. 32.
            La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
            dell'individuo e interesse della collettivit, e garantisce cure 
            gratuite agli indigenti.
            Nessuno pu essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 
            se non per disposizione di legge. La legge non pu in nessun caso 
            violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
            Art. 33.
            L'arte e la scienza sono libere e libero ne  l'insegnamento.
            La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce 
            scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
            Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di 
            educazione, senza oneri per lo Stato.
            La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non 
            statali che chiedono la parit, deve assicurare ad esse piena 
            libert e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a 
            quello degli alunni di scuole statali.
             prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e 
            gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione 
            all'esercizio professionale.
            Le istituzioni di alta cultura, universit ed accademie, hanno il 
            diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle 
            leggi dello Stato.
            Art. 34.
            La scuola  aperta a tutti.
            L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,  
            obbligatoria e gratuita.
            I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
            raggiungere i gradi pi alti degli studi.
            La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, 
            assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere 
            attribuite per concorso.

            TITOLO III
            RAPPORTI ECONOMICI


            Art. 35.
            La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni.
            Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
            Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali 
            intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
            Riconosce la libert di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti 
            dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano 
            all'estero.
            Art. 36.
            Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla 
            quantit e qualit del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 
            assicurare a s e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
            La durata massima della giornata lavorativa  stabilita dalla legge.
            Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali 
            retribuite, e non pu rinunziarvi.
            Art. 37.
            La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parit di lavoro, le 
            stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di 
            lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione 
            familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata 
            protezione.
            La legge stabilisce il limite minimo di et per il lavoro salariato.
            La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e 
            garantisce ad essi, a parit di lavoro, il diritto alla parit di 
            retribuzione.
            Art. 38.
            Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari 
            per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
            I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
            adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 
            invalidit e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
            Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e 
            all'avviamento professionale.
            Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti 
            predisposti o integrati dallo Stato.
            L'assistenza privata  libera.
            Art. 39.
            L'organizzazione sindacale  libera.
            Ai sindacati non pu essere imposto altro obbligo se non la loro 
            registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di 
            legge.
             condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati 
            sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
            I sindacati registrati hanno personalit giuridica. Possono, 
            rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, 
            stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria 
            per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si 
            riferisce.
            Art. 40.
            Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo 
            regolano.
            Art. 41.
            L'iniziativa economica privata  libera.
            Non pu svolgersi in contrasto con l'utilit sociale o in modo da 
            recare danno alla sicurezza, alla libert, alla dignit umana.
            La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch 
            l'attivit economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 
            coordinata a fini sociali.
            Art. 42.
            La propriet  pubblica o privata. I beni economici appartengono 
            allo Stato, ad enti o a privati.
            La propriet privata  riconosciuta e garantita dalla legge, che ne 
            determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di 
            assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
            La propriet privata pu essere, nei casi preveduti dalla legge, e 
            salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
            La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima 
            e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredit.
            Art. 43.
            A fini di utilit generale la legge pu riservare originariamente o 
            trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, 
            ad enti pubblici o a comunit di lavoratori o di utenti determinate 
            imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi 
            pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio 
            ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
            Art. 44.
            Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di 
            stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli 
            alla propriet terriera privata, fissa limiti alla sua estensione 
            secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica 
            delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione 
            delle unit produttive; aiuta la piccola e la media propriet.
            La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
            Art. 45.
            La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a 
            carattere di mutualit e senza fini di speculazione privata. La 
            legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi pi idonei e 
            ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le 
finalit.
            La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
            Art. 46.
            Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia 
            con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto 
            dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle 
            leggi, alla gestione delle aziende.
            Art. 47.
            La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue 
            forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
            Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla propriet 
            dell'abitazione, alla propriet diretta coltivatrice e aldiretto e 
            indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del 
            Paese.


            TITOLO IV
            RAPPORTI POLITICI
            Art. 48.
            Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto 
            la maggiore et.
            Il voto  personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio  
            dovere civico.
            La legge stabilisce requisiti e modalit per l'esercizio del diritto 
            di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura 
            l'effettivit. A tal fine  istituita una circoscrizione Estero per 
            l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero 
            stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati 
            dalla legge.
            Il diritto di voto non pu essere limitato se non per incapacit 
            civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di 
            indegnit morale indicati dalla legge.
            Art. 49.
            Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti 
            per concorrere con metodo democratico a determinare la politica 
            nazionale.
            Art. 50.
            Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per 
            chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit.
            Art. 51.
            Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli 
            uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
            eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
            La legge pu, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche 
            elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
            Repubblica.
            Chi  chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre 
            del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo 
            posto di lavoro.
            Art. 52.
            La difesa della Patria  sacro dovere del cittadino.
            Il servizio militare  obbligatorio nei limiti e modi stabiliti 
            dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di 
            lavoro del cittadino, n l'esercizio dei diritti politici.
            L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico 
            della Repubblica.
            Art. 53.
            Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della 
            loro capacit contributiva.
            Il sistema tributario  informato a criteri di progressivit.
            Art. 54.
            Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e 
            di osservarne la Costituzione e le leggi.
            I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di 
            adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi 
            stabiliti dalla legge.

            PARTE II
            ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
            TITOLO I
            IL PARLAMENTO
            Sezione I
            Le Camere.


            Art. 55.
            Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato 
            della Repubblica.
            Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due 
            Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
            Art. 56.
            La Camera dei deputati  eletta a suffragio universale e diretto.
            Il numero dei deputati  di seicentotrenta, dodici dei quali eletti 
            nella circoscrizione Estero.
            Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle 
            elezioni hanno compiuto i venticinque anni di et.
            La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il 
            numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua 
            dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta 
            dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 
            seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla 
            popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi 
            e dei pi alti resti.
            Art. 57.
            Il Senato della Repubblica  eletto a base regionale, salvi i seggi 
            assegnati alla circoscrizione Estero.
            Il numero dei senatori elettivi  di trecentoquindici, sei dei quali 
            eletti nella circoscrizione Estero.
            Nessuna Regione pu avere un numero di senatori inferiore a sette; 
            il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
            La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei 
            seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione 
            delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione 
            alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento 
            generale, sulla base dei quozienti interi e dei pi alti resti.
            Art. 58.
            I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli 
            elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di et.
            Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il 
            quarantesimo anno.
              

            Art. 59.

             senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi  stato 
            Presidente della Repubblica.
            Il Presidente della Repubblica pu nominare senatori a vita cinque 
            cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel 
            campo sociale, scientifico, artistico e letterario.



             
            Art. 60. 
            La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 
            cinque anni. 
            La durata di ciascuna Camera non pu essere prorogata se non per 
            legge e soltanto in caso di guerra.  
            Art. 61.  
            Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni 
            dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il 
            ventesimo giorno dalle elezioni.  
            Finch non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri 
            delle precedenti.  
            Art. 62.  
            Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di 
            febbraio e di ottobre.  
            Ciascuna Camera pu essere convocata in via straordinaria per 
            iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di 
            un terzo dei suoi componenti. 
            Quando si riunisce in via straordinaria una Camera,  convocata di 
            diritto anche l'altra.  
             
             
            Art. 63. 
            Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e 
            l'Ufficio di presidenza.
            Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e 
            l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
            Art. 64.
            Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta 
            dei suoi componenti.
            Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il 
            Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta 
            segreta. 
            Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide 
            se non  presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono 
            adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione 
            prescriva una maggioranza speciale.
            I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno 
            diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono 
            essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
            Art. 65.
            La legge determina i casi di ineleggibilit e incompatibilit con 
            l'ufficio di deputato o di senatore.
            Nessuno pu appartenere contemporaneamente alle due Camere.
            Art. 66.
            Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti 
            e delle cause sopraggiunte di ineleggibilit e di incompatibilit.
            Art. 67.
            Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue 
            funzioni senza vincolo di mandato.
            Art. 68.
            I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere 
            delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro 
            funzioni.
            Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun 
            membro del Parlamento pu essere sottoposto a perquisizione 
            personale o domiciliare, n pu essere arrestato o altrimenti 
            privato della libert personale, o mantenuto in detenzione, salvo 
            che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero 
            se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale  
            previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
            Analoga autorizzazione  richiesta per sottoporre i membri del 
            Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni 
            o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
            Art. 69.
            I membri del Parlamento ricevono un'indennit stabilita dalla legge.

            Sezione II
            La formazione delle leggi.

            Art. 70.
            La funzione legislativa  esercitata collettivamente dalle due 
            Camere.
            Art. 71.
            L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro 
            delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge 
            costituzionale.
            Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, 
            da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in 
            articoli.
            Art. 72.
            Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera , secondo le norme 
            del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera 
            stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
            Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di 
            legge dei quali  dichiarata l'urgenza.
            Pu altres stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione 
            dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, 
            composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi 
            parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua 
            approvazione definitiva, il disegno di legge  rimesso alla Camera, 
            se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto 
            della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera 
            stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con 
            sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di 
            pubblicit dei lavori delle commissioni.
            La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte 
            della Camera  sempre adottata per i disegni di legge in materia 
            costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione 
            legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, 
            di approvazione di bilanci e consuntivi.


            Art. 73. 
            Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un 
            mese dall'approvazione.
            Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, 
            ne dichiarano l'urgenza, la legge  promulgata nel termine da essa 
            stabilito.
            Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in 
            vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, 
            salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
            Art. 74.
            Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, pu 
            con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
            Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere 
            promulgata.

            Art. 75. 
             indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o 
            parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando 
            lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
            Non  ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, 
            di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati 
            internazionali.
            Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini 
            chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
            La proposta soggetta a referendum  approvata se ha partecipato alla 
            votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se  raggiunta la 
            maggioranza dei voti validamente espressi.
            La legge determina le modalit di attuazione del referendum. 
            Art. 76.
            L'esercizio della funzione legislativa non pu essere delegato al 
            Governo se non con determinazione di princip e criteri direttivi e 
            soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            Art. 77.
            Il Governo non pu, senza delegazione delle Camere, emanare decreti 
            che abbiano valore di legge ordinaria.
            Quando, in casi straordinari di necessit e d'urgenza, il Governo 
            adotta, sotto la sua responsabilit, provvedimenti provvisori con 
            forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione 
            alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si 
            riuniscono entro cinque giorni.
            I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti 
            in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere 
            possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla 
            base dei decreti non convertiti.
            Art. 78.
            Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i 
            poteri necessari.
            Art. 79.
            L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a 
            maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni 
            suo articolo e nella votazione finale. 
            La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine 
            per la loro applicazione. 
            In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati 
            commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
            Art. 80.
            Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati 
            internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o 
            regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od 
            oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
            Art. 81.
            Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo 
            presentati dal Governo.
            L'esercizio provvisorio del bilancio non pu essere concesso se non 
            per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro 
            mesi.
            Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire 
            nuovi tributi e nuove spese.
            Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i 
            mezzi per farvi fronte.
            Art. 82.
            Ciascuna Camera pu disporre inchieste su materie di pubblico 
            interesse.
            A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata 
            in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La 
            commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli 
            stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorit giudiziaria.


            TITOLO II 
            IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
            Art. 83.
            Il Presidente della Repubblica  eletto dal Parlamento in seduta 
            comune dei suoi membri.
            All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal 
            Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza 
            delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
            L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio 
            segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo 
            scrutinio  sufficiente la maggioranza assoluta.
            Art. 84.
            Pu essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che 
            abbia compiuto cinquanta anni d'et e goda dei diritti civili e 
            politici.
            L'ufficio di Presidente della Repubblica  incompatibile con 
            qualsiasi altra carica.
            L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
            Art. 85.
            Il Presidente della Repubblica  eletto per sette anni.
            Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera 
            dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati 
            regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
            Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro 
            cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla 
            riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri 
            del Presidente in carica.
            Art. 86.
            Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli 
            non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
            In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del 
            Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati 
            indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 
            quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono 
            sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
            Art. 87.
            Il Presidente della Repubblica  il capo dello Stato e rappresenta 
            l'unit nazionale.
            Pu inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
            Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di 
            iniziativa del Governo.
            Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i 
            regolamenti.
            Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati 
            internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle 
            Camere.
            Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di 
            difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra 
            deliberato dalle Camere.
            Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
            Pu concedere grazia e commutare le pene.
            Conferisce le onorificenze della Repubblica.
            Art. 88.
            Il Presidente della Repubblica pu, sentiti i loro Presidenti, 
            sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
            Non pu esercitare tale facolt negli ultimi sei mesi del suo 
            mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli 
            ultimi sei mesi della legislatura.
            Art. 89.
            Nessun atto del Presidente della Repubblica  valido se non  
            controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la 
            responsabilit.
            Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla 
            legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei 
            Ministri.
            Art. 90.
            Il Presidente della Repubblica non  responsabile degli atti 
            compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto 
            tradimento o per attentato alla Costituzione.
            In tali casi  messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta 
            comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
            Art. 91.
            Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, 
            presta giuramento di fedelt alla Repubblica e di osservanza della 
            Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


      TITOLO III
      IL GOVERNO
      Sezione I
      Il Consiglio dei ministri.
            IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
            I PRESIDENTI 
            LA COSTITUZIONE 
            ATTIVITA' DEL CAPO DELLO STATO
            GLI UFFICI 
            LE ONORIFICENZE

       Art. 92. 
      Il Governo della Repubblica  composto del Presidente del Consiglio e dei 
      ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
      Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei 
      ministri e, su proposta di questo, i ministri.
      Art. 93.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere 
      le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della 
      Repubblica.
       
       Art. 94. 
      Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
      Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e 
      votata per appello nominale.
      Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere 
      per ottenerne la fiducia.
      Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del 
      Governo non importa obbligo di dimissioni.
      La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei 
      componenti della Camera e non pu essere messa in discussione prima di tre 
      giorni dalla sua presentazione.
      Art. 95.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del 
      Governo e ne  responsabile. Mantiene l'unit di indirizzo politico ed 
      amministrativo, promovendo e coordinando l'attivit dei ministri.
      I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei 
      ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
      La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e 
      determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
      Art. 96.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati 
      dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle 
      loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del 
      Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme 
      stabilite con legge costituzionale.

      Sezione II
      La Pubblica Amministrazione.
      Art. 97.
      I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo 
      che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialit 
      dell'amministrazione.
      Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le 
      attribuzioni e le responsabilit proprie dei funzionari.
      Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, 
      salvo i casi stabiliti dalla legge.
      Art. 98.
      I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
      Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non 
      per anzianit.
      Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai 
      partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio 
      attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e 
      consolari all'estero.


      Sezione III
      Gli organi ausiliari.
      Art. 99.
      Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  composto, nei modi 
      stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie 
      produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e 
      qualitativa.
       organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo 
      le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
      Ha l'iniziativa legislativa e pu contribuire alla elaborazione della 
      legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti 
      stabiliti dalla legge.
      Art. 100.
      Il Consiglio di Stato  organo di consulenza giuridico-amministrativa e di 
      tutela della giustizia nell'amministrazione.
      La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimit sugli 
      atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio 
      dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al 
      controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato 
      contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul 
      risultato del riscontro eseguito.
      La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di 
      fronte al Governo.

      TITOLO IV
      LA MAGISTRATURA
      Sezione I
      Ordinamento giurisdizionale.


      Art. 101.
      La giustizia  amministrata in nome del popolo.
      I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
      Art. 102.
      La funzione giurisdizionale  esercitata da magistrati ordinari istituiti 
      e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
      Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. 
      Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni 
      specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di 
      cittadini idonei estranei alla magistratura.
      La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo 
      all'amministrazione della giustizia.
      Art. 103.
      Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno 
      giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione 
      degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, 
      anche dei diritti soggettivi.
      La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilit pubblica 
      e nelle altre specificate dalla legge.
      I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita 
      dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati 
      militari commessi da appartenenti alle Forze armate.



       
       Art. 104. 
      La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni 
      altro potere.
      Il Consiglio superiore della magistratura  presieduto dal Presidente 
      della Repubblica.
      Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale 
      della Corte di cassazione.
      Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati 
      ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal 
      Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universit in 
      materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal 
      Parlamento.
      I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono 
      immediatamente rieleggibili.
      Non possono, finch sono in carica, essere iscritti negli albi 
      professionali, n far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

       
       Art. 105. 
      Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme 
      dellordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i 
      trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi 
      dei magistrati.
      Art. 106.
      Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
      La legge sullordinamento giudiziario pu ammettere la nomina, anche 
      elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici 
      singoli.
      Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere 
      chiamati allufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, 
      professori ordinari di universit in materie giuridiche e avvocati che 
      abbiano quindici anni desercizio e siano iscritti negli albi speciali per 
      le giurisdizioni superiori.
      Art. 107.
      I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal 
      servizio n destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a 
      decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i 
      motivi e con le garanzie di difesa stabilite dallordinamento giudiziario 
      o con il loro consenso.
      Il Ministro della giustizia ha facolt di promuovere lazione 
disciplinare.
      I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversit di funzioni.
      Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi 
      dalle norme sullordinamento giudiziario.
      Art. 108.
      Le norme sullordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono 
      stabilite con legge.
      La legge assicura lindipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, 
      del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano 
      allamministrazione della giustizia.
      Art. 109.
      Lautorit giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
      Art. 110.
      Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano 
      al Ministro della giustizia lorganizzazione e il funzionamento dei 
      servizi relativi alla giustizia.


      Sezione II
      Norme sulla giurisdizione.

      Art. 111.
      La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla 
legge.
      Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di 
      parit, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la 
      ragionevole durata.1
      Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato 
      sia, nel pi breve tempo possibile, informata riservatamente della natura 
      e dei motivi dellaccusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle 
      condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolt, 
      davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che 
      rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e 
      linterrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni 
      dellaccusa e lacquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; 
      sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua 
      impiegata nel processo.
      Il processo penale  regolato dal principio del contraddittorio nella 
      formazione della prova. La colpevolezza dellimputato non pu essere 
      provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si  
      sempre volontariamente sottratto allinterrogatorio da parte dellimputato 
      o del suo difensore.
      La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in 
      contraddittorio per consenso dellimputato o per accertata impossibilit 
      di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
      Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
      Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert personale, 
      pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,  sempre 
      ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si pu derogare a 
      tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di 
      guerra.
      Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il 
      ricorso in Cassazione  ammesso per i soli motivi inerenti alla 
      giurisdizione.
      Art. 112.
      Il pubblico ministero ha lobbligo di esercitare lazione penale.
      Art. 113.
      Contro gli atti della pubblica amministrazione  sempre ammessa la tutela 
      giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli 
      organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
      Tale tutela giurisdizionale non pu essere esclusa o limitata a 
      particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
      La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli 
      atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti 
      dalla legge stessa.


      TITOLO V
      LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI


      Art. 114.
      La Repubblica  costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citt 
      metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
      I Comuni, le Province, le Citt metropolitane e le Regioni sono enti 
      autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princpi fissati 
      dalla Costituzione.
      Roma  la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il 
      suo ordinamento.
      Art. 115.
      Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 
      2001 n. 3
      Art. 116.
      Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto 
      Adige/Sdtirol e la Valle d'Aosta/Valle d'Aoste dispongono di forme e 
      condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 
      adottati con legge costituzionale.
      La Regione Trentino-Alto Adige/Sdtirol  costituita dalle Province 
      autonome di Trento e Bolzano.
      Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le 
      materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal 
      secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente 
      all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere 
      attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della 
      Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di 
      cui all'articolo 119. La legge  approvata dalle Camere a maggioranza 
      assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione 
      interessata.
      Art. 117.
      La potest legislativa  esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
      rispetto della Costituzione, nonch dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
      comunitario e dagli obblighi internazionali.
      Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
      a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello 
      Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei 
      cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
      b) immigrazione;
      c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
      d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed 
      esplosivi;
      e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della 
      concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; 
      perequazione delle risorse finanziarie;
      f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; 
      elezione del Parlamento europeo;
      g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 
      pubblici nazionali;
      h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa 
      locale;
      i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
      l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; 
      giustizia amministrativa;
      m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
      diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
      territorio nazionale;
      n) norme generali sull'istruzione;
      o) previdenza sociale;
      p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 
      Comuni, Province e Citt metropolitane;
      q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
      r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo 
      statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale 
      e locale; opere dell'ingegno;
      s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
      Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 
      internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con 
      l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia 
      delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 
      formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e 
      sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 
      alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del 
      territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di 
      navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e 
      distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e 
      integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della 
      finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni 
      culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit 
      culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a 
      carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere 
      regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni 
      la potest legislativa, salvo che per la determinazione dei principi 
      fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
      Spetta alle Regioni la potest legislativa in riferimento ad ogni materia 
      non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
      Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di 
      loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli 
      atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione 
      degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel 
      rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che 
      disciplina le modalit di esercizio del potere sostitutivo in caso di 
      inadempienza.
      La potest regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione 
      esclusiva, salva delega alle Regioni. La potest regolamentare spetta alle 
      Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citt 
      metropolitane hanno potest regolamentare in ordine alla disciplina 
      dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
      Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parit 
      degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e 
      promuovono la parit di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
      La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per 
      il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di 
      organi comuni.
      Nelle materie di sua competenza la Regione pu concludere accordi con 
      Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e 
      con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 

      Art. 118.
      Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per 
      assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citt 
      metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiariet, 
      differenziazione ed adeguatezza. 
      I Comuni, le Province e le Citt metropolitane sono titolari di funzioni 
      amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o 
      regionale, secondo le rispettive competenze. 
      La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni 
      nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 
      117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia 
      della tutela dei beni culturali. 
      Stato, Regioni, Citt metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
      l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
      svolgimento di attivit di interesse generale, sulla base del principio di 
      sussidiariet.


      Art. 119.
      I Comuni, le Province, le Citt metropolitane e le Regioni hanno autonomia 
      finanziaria di entrata e di spesa.
      I Comuni, le Province, le Citt metropolitane e le Regioni hanno risorse 
      autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia 
      con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza 
      pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al 
      gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
      La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di 
      destinazione, per i territori con minore capacit fiscale per abitante.
      Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai 
      Comuni, alle Province, alle Citt metropolitane e alle Regioni di 
      finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
      Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidariet 
      sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire 
      l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi 
      diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina 
      risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 
      determinati Comuni, Province, Citt metropolitane e Regioni.
      I Comuni, le Province, le Citt metropolitane e le Regioni hanno un 
      proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati 
      dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per 
      finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui 
      prestiti dagli stessi contratti.

      Art. 120.
      La Regione non pu istituire dazi di importazione o esportazione o 
      transito tra le Regioni, n adottare provvedimenti che ostacolino in 
      qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le 
      Regioni, n limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte 
      del territorio nazionale.
      Il Governo pu sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citt 
      metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di 
      norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di 
      pericolo grave per l'incolumit e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo 
      richiedono la tutela dell'unit giuridica o dell'unit economica e in 
      particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
      i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei 
      governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i 
      poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di 
      sussidiariet e del principio di leale collaborazione.
      Art. 121.
      Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo 
      Presidente.
      Il Consiglio regionale esercita le potest legislative attribuite alla 
      Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. 
      Pu fare proposte di legge alle Camere.
      La Giunta regionale  l'organo esecutivo delle Regioni.
      Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica 
      della Giunta e ne  responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti 
      regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla 
      Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. 

      Art. 122.
      Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilit e di incompatibilit del 
      Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch dei 
      consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti 
      dei princpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che 
      stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
      Nessuno pu appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta 
      regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad 
      altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
      Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di 
      presidenza.
      I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle 
      opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
      Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale 
      disponga diversamente,  eletto a suffragio universale e diretto. Il 
      Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. 

      Art. 123.
      Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne 
      determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione 
      e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e 
      del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la 
      pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
      Lo statuto  approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge 
      approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due 
      deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. 
      Per tale legge non  richiesta l'apposizione del visto da parte del 
      Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica pu promuovere la 
      questione di legittimit costituzionale sugli statuti regionali dinanzi 
      alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
      Lo statuto  sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla 
      sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori 
      della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo 
      statuto sottoposto a referendum non  promulgato se non  approvato dalla 
      maggioranza dei voti validi.
      In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie 
      locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. 
       
      Art. 124.
      Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 
      2001, n. 3.
      Art. 125.
      Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo 
      grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono 
      istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. 
       
       Art. 126. 
      Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo 
      scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della 
      Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi 
      violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altres essere 
      disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto  adottato sentita 
      una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni 
      regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
      Il Consiglio regionale pu esprimere la sfiducia nei confronti del 
      Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno 
      un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a 
      maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non pu essere messa in 
      discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
      Lapprovazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente 
      della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonch la rimozione, 
      limpedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso 
      comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In 
      ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della 
      maggioranza dei componenti il Consiglio.

       
       Art. 127. 
      Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza 
      della Regione, pu promuovere la questione di legittimit costituzionale 
      dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua 
      pubblicazione.
      La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge 
      dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, pu 
      promuovere la questione di legittimit costituzionale dinanzi alla Corte 
      costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o 
      dell'atto avente valore di legge.

      Art. 128.
      Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 
      2001, n. 3.

      Art. 129.
      Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 
      2001, n. 3.

      Art. 130.
      Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 
      2001, n. 3.

      Art. 131.
      Sono costituite le seguenti Regioni:
      Piemonte;
      Valle dAosta;
      Lombardia;
      Trentino-Alto Adige;
      Veneto;
      Friuli-Venezia Giulia;
      Liguria;
      Emilia-Romagna;
      Toscana;
      Umbria;
      Marche;
      Lazio;
      Abruzzi;
      Molise;
      Campania;
      Puglia;
      Basilicata;
      Calabria;
      Sicilia;
      Sardegna.
      Art. 132.
      Si pu con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la 
      fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo 
      di un milione dabitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli 
      comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, 
      e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle 
      popolazioni stesse.
      Si pu, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate 
      e del Comune o dei Comuni interessati espressa tramite referendum e con 
      legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che 
      Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una 
      Regione ed aggregati ad un'altra.

      Art. 133.
      Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove 
      Provincie nellambito duna Regione sono stabiliti con leggi della 
      Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
      La Regione, sentite le popolazioni interessate, pu con sue leggi 
      istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro 
      circoscrizioni e denominazioni.


      TITOLO VI
      GARANZIE COSTITUZIONALI
      Sezione I
      La Corte Costituzionale.

       
       
      Art. 134. 
      La Corte costituzionale giudica:
      sulle controversie relative alla legittimit costituzionale delle leggi e 
      degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
      sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo 
      Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
      sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della 
      Costituzione.
      Art. 135.
      La Corte costituzionale  composta di quindici giudici nominati per un 
      terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in 
      seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed 
      amministrative.
      I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a 
      riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i 
      professori ordinari di universit in materie giuridiche e gli avvocati 
      dopo venti anni desercizio.
      I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, 
      decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono 
      essere nuovamente nominati.
      Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e 
      dallesercizio delle funzioni.
      La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla 
      legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed  
      rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dallufficio di 
      giudice.
      Lufficio di giudice della Corte  incompatibile con quello di membro del 
      Parlamento, di un Consiglio regionale, con lesercizio della professione 
      di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
      Nei giudizi daccusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, 
      oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un 
      elenco di cittadini aventi i requisiti per leleggibilit a senatore, che 
      il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse 
      modalit stabilite per la nomina dei giudici ordinari. 
       
      Art. 136. 
      Quando la Corte dichiara lillegittimit costituzionale di una norma di 
      legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia 
      dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
      La decisione della Corte  pubblicata e comunicata alle Camere ed ai 
      Consigli regionali interessati, affinch, ove lo ritengano necessario, 
      provvedano nelle forme costituzionali.
      Art. 137.
      Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di 
      proponibilit dei giudizi di legittimit costituzionale, e le garanzie 
      dindipendenza dei giudici della Corte.
      Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la 
      costituzione e il funzionamento della Corte.
      Contro le decisioni della Corte costituzionale non  ammessa alcuna 
      impugnazione.
      Sezione II
      Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
      Art. 138.
      Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali 
      sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad 
      intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta 
      dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
      Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre 
      mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di 
      una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La 
      legge sottoposta a referendum non  promulgata, se non  approvata dalla 
      maggioranza dei voti validi.
      Non si fa luogo a referendum se la legge  stata approvata nella seconda 
      votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi 
      componenti.
      Art. 139.
      La forma repubblicana non pu essere oggetto di revisione costituzionale.
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
      I
      Con lentrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato 
      esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il 
      titolo.
      II
      Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono 
      costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto 
      i componenti delle due Camere.
      III
      Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati 
      senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati 
      dellAssemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere 
      senatori e che: 
      sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee 
      legislative; 
      hanno fatto parte del disciolto Senato; 
      hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella allAssemblea 
      Costituente; 
      sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 
      9 novembre 1926; 
      hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in 
      seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello 
      Stato.
      Sono nominati altres senatori, con decreto del Presidente della 
      Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della 
      Consulta Nazionale.
      Al diritto di essere nominati senatori si pu rinunciare prima della firma 
      del decreto di nomina. Laccettazione della candidatura alle elezioni 
      politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
      IV
      Per la prima elezione del Senato il Molise  considerato come Regione a s 
      stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua 
      popolazione.
      V
      La disposizione dellart. 80 della Costituzione, per quanto concerne i 
      trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni 
      di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
      VI
      Entro cinque anni dallentrata in vigore della Costituzione si procede 
      alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente 
      esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei 
      conti e dei tribunali militari.
      Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del 
      Tribunale supremo militare in relazione allarticolo 111.
      VII
      Fino a quando non sia emanata la nuova legge sullordinamento giudiziario 
      in conformit con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme 
      dellordinamento vigente.
      Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione 
      delle controversie indicate nellarticolo 134 ha luogo nelle forme e nei 
      limiti delle norme preesistenti allentrata in vigore della Costituzione.
      VIII
      Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle 
      amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dallentrata in 
      vigore della Costituzione.
      Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica 
      amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle 
      Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla 
      distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano 
      alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le 
      altre di cui le Regioni deleghino loro lesercizio.
      Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e 
      dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso 
      necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le 
      Regioni devono, tranne che in casi di necessit, trarre il proprio 
      personale da quello dello Stato e degli enti locali.
      IX
      La Repubblica, entro tre anni dallentrata in vigore della Costituzione, 
      adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza 
      legislativa attribuita alle Regioni.
      X
      Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui allart. 116, si applicano 
      provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma 
      restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformit con lart. 
6.
      XI
      Fino a cinque anni dallentrata in vigore della Costituzione si possono, 
      con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione 
      dellelenco di cui allart. 131, anche senza il concorso delle condizioni 
      richieste dal primo comma dellarticolo 132, fermo rimanendo tuttavia 
      lobbligo di sentire le popolazioni interessate.
      XII
       vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto 
      partito fascista.
      In deroga allarticolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un 
      quinquennio dallentrata in vigore della Costituzione, limitazioni 
      temporanee al diritto di voto e alla eleggibilit per i capi responsabili 
      del regime fascista.
      XIII
      I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono 
      ricoprire uffici pubblici n cariche elettive.
      Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi 
      sono vietati lingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
      I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, 
      delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo 
      Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, 
      che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
      XIV
      I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
      I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come 
      parte del nome.
      LOrdine mauriziano  conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi 
      stabiliti dalla legge.
      La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
      XV
      Con lentrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge 
      il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, 
      sullordinamento provvisorio dello Stato.
      XVI
      Entro un anno dallentrata in vigore della Costituzione si procede alla 
      revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi 
      costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente 
      abrogate.
      XVII
      LAssemblea Costituente sar convocata dal suo Presidente per deliberare, 
      entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della 
      Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
      Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, lAssemblea Costituente 
      pu essere convocata, quando vi sia necessit di deliberare nelle materie 
      attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 
      3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
      In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle 
      legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con 
      eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
      I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di 
      risposta scritta.
      LAssemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente 
      articolo,  convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo 
      o di almeno duecento deputati.
      XVIII
      La presente Costituzione  promulgata dal Capo provvisorio dello Stato 
      entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dellAssemblea 
      Costituente, ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.
      Il testo della Costituzione  depositato nella sala comunale di ciascun 
      Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto lanno 1948, 
      affinch ogni cittadino possa prenderne cognizione.
      La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sar inserita nella 
      Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
      La Costituzione dovr essere fedelmente osservata come Legge fondamentale 
      della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
      Data a Roma, add 27 dicembre 1947.
      ENRICO DE NICOLA
      Controfirmano:
      Il Presidente dellAssemblea Costituente :
      UMBERTO TERRACINI
      Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
      ALCIDE DE GASPERI

      Visto: il Guardasigilli GRASSI


       

